Con riguardo alla reiterazione dei contratti a termine del personale insegnante nel settore scuola, nel corso del biennio 2010-2012 vi sono state numerose pronunce da parte dei giudici di merito; e, più di recente, le ordinanze della Corte costituzionale in tema a fronte delle questioni di costituzionalità sollevate da alcuni Tribunali di merito, tra cui quello trentino.
Giurisprudenza di merito 2010-2012 sul non contrasto tra fonti
Un indirizzo giurisprudenziale non ha riscontrato che vi sia contrasto tra la disciplina nazionale riguardante il reclutamento del personale scolastico a tempo determinato (d.lgs. n. 297 del 1994 modificato dalla legge 124 del 1999, oltre le fonti integrative contrattuali e i regolamenti ministeriali per le supplenze) e la clausola 5 dell’accordo quadro comunitario sul contratto di lavoro a termine sulla misura di prevenzione degli abusi all’interno della direttiva 99/70/CE:
Giurisprudenza di merito 2011 per contrasto tra fonti: risarcimento del danno
Un altro orientamento della giurisprudenza di merito ha riconosciuto al personale della scuola a tempo determinato il risarcimento del danno per illegittima reiterazione del contratto:
Giurisprudenza di merito 2010-2011 per contrasto tra fonti: conversione
Un altro orientamento ha accertato l’illegittimità dell’apposizione del termine dichiarando che il primo contratto del lavoratore si è convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno:
- Tribunale di Siena, 27 settembre 2010 (la cui provvisoria esecutorietà è stata sospesa dalla Corte d’Appello di Firenze l’8 febbraio 2011);
Giurisprudenza di legittimità 2012 e successivo orientamento di merito
Un orientamento, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione del 20 giugno 2012 n. 10127, sulla scorta della pronuncia n. 392 del 2012 riguardante il pubblico impiego ma non il settore scuola, in base alla quale il settore scolastico costituisce “un corpus speciale autonomo, disciplinante la materia del reclutamento del personale, che risulta funzionale alla salvaguardia delle esigenze di bilancio dello Stato e che appare conforme alla direttiva 1999/70/CE in quanto le circostanze precise e concrete che caratterizzano la particolare attività scolastica costituiscono “norma equivalente” alle misure di cui alla clausola dell’Accordo Quadro”, ha ritenuto che il rinnovo dei contratti in tale settore per un periodo prolungato contrasti con la nozione di ragioni oggettive della clausola antiabusiva della normativa europea: così Tribunale de L’Aquila, 27 giugno 2012.
Giurisprudenza di merito trentina 2012
Nella giurisprudenza territoriale del Trentino l’orientamento è, da un lato, volto a riconoscere gli scatti di anzianità, in quanto il mancato riconoscimento dell’anzianità tra diversi contratti a termine risulta in contrasto con il principio di non discriminazione, negando il diritto del lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al risarcimento del danno, così il Tribunale di Rovereto, 4 settembre 2012.
Dall’altro, il giudice del lavoro di Trento, dopo aver sollevato questione di legittimità costituzionale con l’ordinanza del 17 gennaio 2012, ha affermato che il mancato riconoscimento ai fini retributivi per il personale, costituisce una condizioni di impiego in contrasto con il principio di non di discriminazione con il diritto a vedersi riconosciuto “l’ammontare della retribuzione non corrisposta per effetto del disconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato”: così, a titolo esemplificativo, nella sentenza del 20 marzo 2012; lo stesso giudice si è pronunciato in tema anche con la sentenza del 31 gennaio 2012, del 27 marzo 2012 e in quella del 18 settembre 2012.
Giurisprudenza di merito, costituzionale e dell'Unione europea 2013-2014
Rassegna sulle pronunce della Corte di Giustzia in materia di pubblico impiego (2000-2013).
Ordinanza del Tribunale di Napoli del 15 gennaio 2013 [ordinanza Mascolo] con cui è stata sollevata davanti alla Corte di Giustizia questione di pregiudizialità con il diritto dell’Unione europea e quella del Tribunale di Aosta del 3 gennaio 2013 [Papalia] non inerente il settore scuola. La controversia è stata risolta il 12 dicembre 2013.
Sentenze del Tribunale di Trapani del 15 febbraio 2013 (motivazione * e pronuncia completa in due casi analoghi) in cui viene condannata la Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno da lucro cessante futuro quantificato in via equitativa a favore di insegnanti della scuola, in considerazione del fatto che “così come l’Amministrazione scolastica ha annualmente assunto la parte ricorrente a tempo determinato dal […], è presumibile che altrettanto farà per gli anni a seguire”.
Parere della Commissione europea in merito all’ordinanza del Tribunale di Napoli, 23 maggio 2013.
Ordinanze della Corte costituzionale n. 206 (di manifesta inammissibilità rispetto alle questioni sollevate dal Tribunale di Trento) e n. 207 (di sottoposizione alla Corte di Giustizia le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a termine) [ordinanza Napoletano]; da tenere presente le procedure di infrazione nei confronti dell’Italia in tema, rese note nel Parlamento italiano il 20 giugno 2012.
Inoltre, ulteriore ordinanza del Tribunale di Trento del 3 dicembre 2013.
I ricorsi italiani sono stati riuniti e prevedibilmente la Corte di Giustizia si pronuncerà nel corso dell’estate 2014, dopo l’udienza del 27 marzo 2014.
Osservazioni scritte da parte della Commissione europea nella causa C-418/13 Napolitano, 15 ottobre 2013.
Conclusioni dell’avv. generale M. Szpunar del 17 luglio 2014 nelle cause riunite C-22, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo, Forni, Racca c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e Russo c. Comune di Napoli e Napolitano, Perrella, Romano, Cittadino, Zangari c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La sentenza del 26 novembre 2014.
* Si ringrazia il dott. Mauro Petrusa del Tribunale di Trapani per l’invio del testo.
Siti esterni richiamati: Eur-LEX Il diritto dell’Unione europea , Studio Legale Galleano, Cobas Scuola, Diritto Scolastico, Persona e Danno, Gilda Venezia, Dirittolavoro.com, Corte d’Appello di Milano, Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore.