Sentenza del Tribunale di Trento del 10 gennaio 2013.
Il giudice del lavoro di Trento, in una controversia concernente il lavoro di un cameriere in un ristorante, ha accertato che si trattava di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, non avendo la parte datoriale “prodotto sufficiente documentazione idonea a dimostrare la ricorrenza degli elementi essenziali del contratto di lavoro intermittente per cui è prevista la forma scritta ad probationem”.