Sentenza della Corte d’Appello di Trento del 13 giugno 2013.
La Corte trentina, nel confermare la pronuncia di merito del 21 giugno 2012, in una controversia riguardante un contratto di lavoro a progetto, ha affermato che risulta in maniera chiara dalle dichiarazioni rese la natura subordinata del rapporto di lavoro (il fornire indicazioni precise da parte del datore di lavoro “di come e dove dovessero collocarsi e quali operazioni dovessero seguire secondo modalità concrete loro imposte”), precisando che il solo profilo dell’indicazione dell’orario di lavoro, come ritenuto invece dal primo giudice, non è “da solo sufficiente sufficiente e decisivo ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro”.