Sentenza della Corte di Appello di Trento del 17 ottobre 2013.
Il giudice di secondo grado trentino, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la legittimità del licenziamento da parte di un ente comunale nei confronti di una lavoratrice, ha escluso la condotta vessatoria lamentata affermando che: “la valutazione espressa dal giudice di primo grado secondo la quale nel rapporto interpersonale fra la ricorrente e la segretaria comunale la prima, godendo di ampia protezione, non era affatto soggetto debole, come dimostrato dalla pervicacia con la quale ha difeso i propri privilegi” (le aggressioni lamentate dalla lavoratrice sono state qualificate come espressioni conflittuali originate nel contesto lavorativo, ma non trattandosi di un abuso di rapporto gerarchico o di volontà vessatoria).